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SPADE MEDIEVALI
Tutti gli oggetti esposti sono oggetti
ornamentali, e dunque non soggetti a restrizione di vendita o detenzione,
merce sottoposta alla visione della Questura.
(Circolare Ministeriale N° 559 del
16/12/95)
Art. 30 (art. 29 T. U. 1929)
T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n.773 "Agli effetti del testo
unico, per armi si intendono: le armi proprie, cioè quelle da sparo e
tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
qualsiasi macchina o involucro contenente materiale esplodenti."
Art. 45 Testo Unico delle leggi di
Pubblica Sicurezza 6 maggio 1940, n. 635 "Per gli effetti dell'art.
30 della legge, sono considerate armi gli strumenti da punta e taglio,
la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali,
stiletti o simili. Non sono considerate armi, per gli effetti
dello stesso articolo, gli strumenti da punta e taglio, che, pur
potendo occasionalmente servire all'offesa, hanno una specifica e
diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli
destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo industriale
E SIMILE"
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